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Le imposte ipocatastali

Le imposte ipocatastali variano a seconda del tipo di trasferimento dal valore e dallo stato del bene alienato.

Abbiamo riepilogato nella tabella sottostante la disciplina per la trattazione delle imposte ipocatastali, da corrispondere all'erario tramite modello F/23 con il:

  • Codice tributo 649T Imposta Ipotecaria
  • Codice tributo 778T Tassa Ipotecaria
  • Codice tributo 674T Sanzioni pecuniarie su imposte e tasse ipotecarie e catastali
Disciplina immobili Decreto Legge 223 del 2006
Trasferimento Cedente Acquirente Imposta Ipocatastale
Cessione di fabbricati ad uso abitativo Imprese costruttrici o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da meno di 4 anni Qualsiasi soggetto € 168+168
Altri soggetti passivi di imposta Qualsiasi soggetto Prima casa:
€ 168 + 168
Seconda casa: 2%+1%=3%
       
Cessione di fabbricati strumentali Imprese costruttrici o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da meno di 4 anni Qualsiasi soggetto 3%+1%=4%
Altri soggetti passivi di imposta, comprese le imprese costruttrici o di ripristino per gli immobili ultimati da oltre 4 anni Soggetti con detraibilità fino al 25%: operatori non soggetti passivi o privati, altri soggetti se il cedente ha manifestato l’opzione per l’imponibilità della cessione.

Altri soggetti se il cedente NON ha manifestato l’opzione per l’imponibilità della cessione

3%+1%=4% Per leasing, al riscatto l’imposta di registro proporzionale pagata potrà essere portata a scomputo a titolo di imposte ipotecarie e catastali.
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